Art. 12

In vigore dal 23 dic 1987
1. L'importo dell'anticipo di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della costituzione della cauzione. 2. Fatto salvo l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto dietro presentazione, della prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato e eventualmente, della prova che il pagamento del prezzo d'acquisto del vino è stato effettuato entro il 1o novembre 1988. Se le prove di cui al primo comma sono presentate dopo la scadenza del termine previsto, ma anteriormente al 1o febbraio 1989, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione.
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Art. 12 Regolamento (UE) 1987/4023 | Portale Normativo