Art. 8

In vigore dal 23 dic 1987
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 41, paragrafo 6 dello stesso regolamento è pari a: - 2,75 ECU per % e per ettolitro, per i vini da tavola dei tipi R I e RII e i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola; - 4,08 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo R III; - 2,55 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A I e per i vini da tavola che sono in stetta relazione economica con questo tipo di vino da tavola; - 5,71 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A II; - 6,52 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A III. Tali prezzi sono rispettivamente di 1,73, 2,58, 1,60, 3,59 e 4,11 ECU per % vol e per ettolitro per i vini ottenuti da uve prodotte in Spagna. 2. Il distillatore paga al produttore il prezzo minimo di acquisto di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino consegnato.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1987/4023 | Portale Normativo