Art. 8
In vigore dal 23 dic 1987
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 41, paragrafo 6 dello stesso regolamento è pari a:
- 2,75 ECU per % e per ettolitro, per i vini da tavola dei tipi R I e RII e i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola;
- 4,08 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo R III;
- 2,55 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A I e per i vini da tavola che sono in stetta relazione economica con questo tipo di vino da tavola;
- 5,71 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A II;
- 6,52 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A III.
Tali prezzi sono rispettivamente di 1,73, 2,58, 1,60, 3,59 e 4,11 ECU per % vol e per ettolitro per i vini ottenuti da uve prodotte in Spagna.
2. Il distillatore paga al produttore il prezzo minimo di acquisto di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino consegnato.
Storico versioni
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