Art. 9
In vigore dal 23 dic 1987
1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 41, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato, rispetto ai prezzi di cui all', come segue:
a) se il prodotto ottenuto dalla distillazione risponde alla definizione di alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83:
- 2,26 e 1,23 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
- 3,61 e 2,09 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
- 2,06 e 1,09 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,27 e 3,11 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 6,09 e 3,64 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III;
b) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino che corrisponde alle caratteristiche qualitative previste dalla disposizioni nazionali applicabili:
- 2,15 e 1,12 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II, - 3,50 e 1,98 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
- 1,95 e 0,98 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,16 e 3,00 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 6,98 e 3,53 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III;
c) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un distillato o un alcole greggio, con un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol:
- 2,15 e 1,12 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II,
- 3,50 e 1,98 ECU % per vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
- 1,95 e 0,98 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,16 e 3,00 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 5,98 e 3,53 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III.
2. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 1, terzo comma, l'aiuto è calcolato in base all'importo corrispondente al vino effettivamente consegnato, tenuto conto delle tolleranze di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.
Storico versioni
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