Art. 4
In vigore dal 23 dic 1987
L'importo dell'aiuto di cui il distillatore può beneficiare è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all':
a) se il prodotto della distillazione risponde alla definizione di alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83:
- 0,85 e 0,49 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,96 e 0,57 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II;
b) se il prodotto della distillazione è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali in vigore:
- 0,74 e 0,38 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,85 e 0,46 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II;
c) se il prodotto della distillazione è un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol:
- 0,74 e 0,38 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,85 e 0,46 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rosso del tipo R I o R II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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