Art. 9

In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4. (3) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14. (4) GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 11. (1) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 268 del 14. 9. 1987, pag. 10.
Storico versioni

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