Art. 8

In vigore dal 23 dic 1987
In applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 854/86, l'obbligo della distillazione si considera soddisfatto solo se il vino consegnato proviene dalla regione di produzione alla quale il produttore appartiene.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4022:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo