Art. 3

In vigore dal 23 dic 1987
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a: - 1,36 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola bianchi del tipo A I, - 1,47 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola rossi del tipo R I o R II. Tali prezzi sono, rispettivamente, 1,00 e 1,08 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini ottenuti a base di uve prodotte in Spagna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4022:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo