Art. 2

In vigore dal 23 dic 1987
Per la distillazione prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori possono conferire vino da tavola a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. I quantitativi conferiti sono dedotti dal quantitativo corrispondente al loro obbligo. I quantitativi di vino da tavola consegnati per la distillazione in eccesso rispetto al quantitativo obbligatorio del produttore non beneficiano dell'aiuto previsto dall'. I prodotti ottenuti dalla distillazione di detti quantitativi non possono essere consegnati all'organismo di intervento.
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