Art. 6

In vigore dal 22 dic 1987
Il testo dell' del regolamento (CEE) n. 59/70 della Commissione, del 14 gennaio 1970, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le uova provenienti dalla Romania (1), è sostituito dal testo seguente: «I prelievi determinati a norma dell' del regolamento (CEE) n. 2771/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova, della sottovoce 0407 00 30 della nomenclatura combinata, originarie e in provenienza dalla Romania».
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Art. 6 Regolamento (UE) 1987/4155 | Portale Normativo