Art. 5

In vigore dal 22 dic 1987
Il regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione, del 28 maggio 1969, relativo alla non fissazione dell'importo supplementare per i prodotti d'uova austriaci (3), è modificato come segue: 1) Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: «Il prelievi fissati a norma dell' del regolamento (CEE) n. 2771/75 per le importazioni di prodotti di cui alle seguenti sottovoci della nomenclatura combinata, originari e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare: >SPAZIO PER TABELLA> 2)Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: «Le imposte all'importazione fissate a norma dell' del regolamento (CEE) n. 2783/75 per i prodotti di cui alle seguenti sottovoci della nomenclatura combinata, originari e in provenienza dall'Austria, non sono maggiorate di un importo supplementare: >SPAZIO PER TABELLA>
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