Art. 4
In vigore dal 22 dic 1987
Il testo dell' del regolamento n. 765/67/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1967, relativo alla non fissazione di un importo supplementare per le uova australiane (2), è sostituito dal seguente testo: «I prelievi determinati a norma dell' del regolamento (CEE) n. 2771/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova, della sottovoce 0407 00 30 della nomenclatura combinata, originarie e in provenienza dall'Australia».
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