Art. 1

In vigore dal 22 dic 1987
Il testo dell' del regolamento n. 54/65/CEE della Commissione, del 7 aprile 1965, relativo alla non applicazione di un importo supplementare per le uova polacche (8), è sostituito dal seguente testo: «Ai sensi dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2771/75, i prelievi per le importazioni di uova in guscio di volatile (sottovoce 0407 00 della nomenclatura combinata) originarie e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare».
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Art. 1 Regolamento (UE) 1987/4155 | Portale Normativo