Art. 2
In vigore dal 22 dic 1987
Il testo dell' del regolamento n. 183/66/CEE della Commissione, del 18 novembre 1966, relativo alla non fissazione di un importo supplementare per le uova sudafricane (9), è sostituito dal seguente testo: «Conformemente all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2771/75, i prelievi determinati a norma dell' di detto regolamento non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di uova in guscio di volatili da cortile (sottovoce 0407 00 della nomenclatura combinata) originari e provenienti dall'Africa del Sud».
Storico versioni
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