Art. 16
Audizione degli interessati e dei terzi
In vigore dal 14 dic 1987
1. Prima di rifiutare il rilascio dell'attestazione di cui all', paragrafo 2 o prima di ogni decisione prevista all', all', paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 4, all', paragrafo 3, e agli , la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare il loro punto di vista relativamente agli addebiti che la Commissione ha preso in considerazione.
2. La Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora queste ultime chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta.
3. Se la Commissione intende prendere una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il contenuto essenziale dell'accordo, della decisione o della pratica concordata in causa ed invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni nel termine che essa fissa e che non può essere inferiore ad un mese. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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