Art. 3
Procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione
In vigore dal 14 dic 1987
1. La Commissione, su denuncia o d'ufficio, avvia le procedure al fine di far cessare una infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 o all'articolo 86 del trattato.
Le denunce possono essere presentate :
a) dagli Stati membri ;
b) dalle persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo.
2. La Commissione, su domanda delle imprese o associazioni di imprese interessate, può attestare che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato, nei riguardi di un determinato accordo, decisione o pratica concordata.
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