Art. 7

Competenza

In vigore dal 14 dic 1987
Fatto salvo il controllo della decisione da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per emettere una decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato. Fino a quando la Commissione non abbia iniziato una procedura ai fini dell'elaborazione di una decisione sulla questione di cui trattasi o non abbia indirizzato la comunicazione prevista all', paragrafo 3, primo comma del presente regolamento, le autorità degli Stati membri restano competenti per decidere se siano applicabili l'articolo 85, paragrafo 1, o l'articolo 86 del trattato.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1987/3975 — Competenza | Portale Normativo