Art. 6

Durata di validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3

In vigore dal 14 dic 1987
1. La decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, adottata conformemente agli o 5 del presente regolamento, deve indicare la propria durata di validità ; in linea di massima tale periodo non è inferiore a sei anni. La decisione può essere sottoposta a condizioni ed obblighi. 2. La decisione può essere rinnovata qualora continuino a sussistere le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato. 3. La Commissione può revocare o modificare la propria decisione o vietare agli interessati determinati comportamenti : a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della decisione, o b) se gli interessati non osservano un obbligo imposto dalla decisione, o c) se la decisione si basa su indicazioni inesatte o è stata ottenuta con frode, o d) se gli interessati abusano della deroga all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, concessa loro dalla decisione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) la decisione può essere revocata con effetto retroattivo.
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