Art. 11
Poteri di accertamento della Commissione
In vigore dal 14 dic 1987
1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese. Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei poteri seguenti :
a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali ;
b) prendere copie o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali ;
c) richiedere spiegazioni orali « in loco » ;
d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto usati dalle imprese o dalle associazioni di imprese.
2. Gli agenti autorizzati della Commissione esercitano i propri poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista all', paragrafo 1, lettera c), qualora i libri o gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile, prima dell'accertamento, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio esso deve avere luogo, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.
3. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste all', paragrafo 1, lettera c) e all', paragrafo 1, lettera d), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.
4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.
5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.
6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accertamento. A tal fine, gli Stati membri prendono le misure necessarie dopo aver consultato la Commissione entro il 31 luglio 1989.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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