Art. 13

Penalità di mora

In vigore dal 14 dic 1987
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora varianti da 50 a 1 000 ECU per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle : a) a porre fine ad un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 o all'articolo 86 del trattato di cui sia stata ordinata la cessazione in virtù dell' del presente regolamento ; b) ad astenersi da ogni azione vietata in virtù dell', paragrafo 3 ; c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell', paragrafo 5 ; d) a sottoporsi ad un accertamento che sia stato ordinato mediante decisione presa ai sensi dell', paragrafo 3. 2. Se le imprese o associazioni di imprese hanno soddisfatto l'obbligo per il cui rispetto era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria. 3. L' è applicabile.
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Art. 13 Regolamento (UE) 1987/3975 — Penalità di mora | Portale Normativo