Art. 13 · Penalità di mora

Art. 13

Penalità di mora

In vigore dal 14 dic 1987
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora varianti da 50 a 1 000 ECU per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle : a) a porre fine ad un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 o all'articolo 86 del trattato di cui sia stata ordinata la cessazione in virtù dell' del presente regolamento ; b) ad astenersi da ogni azione vietata in virtù dell', paragrafo 3 ; c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell', paragrafo 5 ; d) a sottoporsi ad un accertamento che sia stato ordinato mediante decisione presa ai sensi dell', paragrafo 3. 2. Se le imprese o associazioni di imprese hanno soddisfatto l'obbligo per il cui rispetto era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria. 3. L' è applicabile.
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