Art. 7

In vigore dal 9 dic 1987
1. La compagnia aerea speditrice conserva un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente nella sua contabilità e tiene, nelle condizioni da determinare dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza, un altro esemplare a disposizione dell'ufficio di partenza. 2. La compagnia aerea destinataria conserva un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente nella sua contabilità e rimette, nelle condizioni da determinare dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, un altro esemplare all'ufficio di destinazione. 3. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CEE) n. 4142/87, i materiali di cui all', trasportati secondo la procedura stabilita dal presente regolamento, non sono presentati all'ufficio di partenza né all'ufficio di destinazione.
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