Art. 3

In vigore dal 9 dic 1987
In deroga all' del regolamento (CEE) n. 4142/87 ma fatte salve le disposizioni in vigore in materia di controllo delle merci all'importazione e all'esportazione, l'esemplare di controllo T 5 non è richiesto per il trasporto di materiali spedito per via aerea da uno Stato membro all'altro, ai fini della manutenzione e della riparazione di aerodine, nell'ambito di accordi di scambi concernenti tali materiali ovvero per necessità proprie, da compagnie aeree che effettuano trasporti internazionali. Inoltre, per tali materiali, le formalità relative alla procedura interna del transito comunitario sono semplificate conformemente agli articoli da 4 a 8.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1987/4141 | Portale Normativo