Art. 2

In vigore dal 9 dic 1987
In deroga all' del regolamento (CEE) n. 4142/87 il termine di utilizzazione delle merci è di cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4141:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo