Art. 5

In vigore dal 9 dic 1987
La compagnia aerea speditrice dei materiali diventa, per l'operazione di trasporto, obbligato principale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4141:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 1987/4141 | Portale Normativo