Art. 6
In vigore dal 9 dic 1987
In ogni Stato membro ogni compagnia aerea speditrice o destinataria dei materiali di cui all' tiene a disposizione delle autorità doganali competenti, ai fini del controllo delle operazioni di transito comunitario, la contabilità prevista all', paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 4142/87.
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