Art. 6

In vigore dal 31 lug 1987
1. Nel caso di cui all', primo comma, l'imbottigliatore tiene una contabilità di magazzino conforme al disposto del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75, dalla quale risultano in particolare: - le partite di succo di uve entrate ogni giorno nei suoi impianti nonché il nome e l'indirizzo del trasformatore; - i quantitativi di succo di uve condizionati ogni giorno. 2. I documenti giustificativi della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione degli organi di controllo in occasione di ciascuna verifica.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1987/2372 | Portale Normativo