Art. 2

In vigore dal 31 lug 1987
1. Il trasformatore che procede ad operazioni di trasformazione a date definite e che desidera beneficiare dell'aiuto di cui all', presenta alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di tali operazioni ove si tratti di mosto di uve o di mosto di uve concentrato, una dichiarazione recante in particolare: i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del trasformatore; ii) l'indicazione della zona viticola di cui le materie prime sono originarie, quale definita nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87; iii) i seguenti elementi tecnici: - natura delle materie prime (uve, mosto di uve o mosto di uve concentrato), - luogo di magazzinaggio delle materie prime destinate alla trasformazione, - località in cui verrà effettuata la trasformazione, - quantitativo (in quintali di uve o in ettolitri di mosto e di uve o di mosto di uve concentrato), - colore, - massa volumica, - data prevista per le operazioni di trasformazione. Gli Stati membri possono richiedere indicazioni supplementari per l'identificazione dei prodotti. La dichiarazione verte su un quantitativo minimo di: - 13 quintali per le uve, - 10 ettolitri per i mosti di uve, - 3 ettolitri per i mosti di uve concentrati. 2. Il trasformatore che procede ad operazioni di trasformazione per tutta la durata della campagna e che desidera beneficiare dell'aiuto di cui all', prima dell'inizio della campagna o, se intraprende per la prima volta l'attività di elaborazione di succo di uve, prima dell'inizio di tale attività, presenta alle competenti autorità dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione una dichiarazione d'intenti scritta. Dieci giorni prima dell'ultimo giorno di ciascun trimestre egli presenta inoltre alle suddette autorità, per il trimestre successivo, un programma relativo a tali operazioni recante almeno: i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del trasformatore; ii) i seguenti elementi tecnici: - natura delle materie prime (uve, mosto di uve o mosto di uve concentrato), - colore, - luogo di magazzinaggio delle materie prime destinate alla trasformazione, - località in cui verrà effettuata la trasformazione, - calendario delle attività dell'impresa. Gli Stati membri possono richiedere indicazioni supplementari a fini di controllo. 3. Le dichiarazioni e i programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentati in almeno due esemplari di cui almeno uno è rinviato, debitamente vistato dalle autorità competenti, al trasformatore.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/2372 | Portale Normativo