Art. 1

In vigore dal 31 lug 1987
1. Alle condizioni prescritte dal presente regolamento, per la campagna vitivinicola 1987/1988 viene concesso un aiuto ai trasformatori: - che acquistano direttamente o indirettamente presso i produttori o i produttori associati le materie prime di cui al paragrafo 3 ai fini della fabbricazione di succo di uve; - che, essendo essi stessi produttori o produttori associati, utilizzano dette materie prime ottenute dal loro raccolto per la fabbricazione di succo di uve. 2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i trasformatori che, nel corso della campagna 1986/1987, erano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 35, 36 o 39 dello stesso regolamento possono beneficiare delle misure di cui al presente regolamento se presentano la prova di aver soddisfatto ai loro obbilighi nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione (1), all' del regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione (2) e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (3). 3. Ai sensi del presente regolamento, per « materie prime » si intendono le uve prodotte nella Comunità escluso il Portogallo nonché il mosto di uve e il mosto di uve concentrato ottenuti interamente con uve prodotte nella Comunità escluso il Portogallo. 4. Le operazioni di trasformazione devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1o settembre 1987 e il 31 agosto 1988.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1987/2372 | Portale Normativo