Art. 7

In vigore dal 31 lug 1987
Se l'imbottigliamento del succo di uve, eventualmente mescolato con altri prodotti, viene effettuato nella Comunità da una persona diversa dal trasformatore, entro i sette giorni successivi alla ricezione del prodotto l'imbottigliatore trasmette una copia del documento di accompagnamento all'organismo competente del luogo di scarico. Al più tardi due settimane dopo la sua ricezione, l'organismo competente del luogo di scarico rinvia detta copia debitamente vistata al trasformatore/speditore del succo di uve in causa. Tuttavia, se l'imbottigliatore o il trasformatore lo richiede, la copia del documento di accompagnamento debitamente vistata dall'organismo competente del luogo di scarico gli viene trasmessa direttamente da tale organismo.
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