Art. 9

In vigore dal 31 lug 1987
1. L'autorità competente versa l'aiuto per il quantitativo di materie prime effettivamente trasformate, entro i tre mesi uccessivi alla ricezione di tutti i documenti giustificativi di cui all'. 2. Il trasformatore può chiedere che un importo pari all'aiuto, calcolato per le materie prime per le quali fornisce la prova dell'entrata nei suoi impianti, gli sia anticipato a condizione che abbia costituito una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120 % del suddetto importo. In tal caso, la presentazione dei documenti giustificativi di cui all' non è richiesta in questa fase. Se il trasformatore presenta più domande di aiuto nel quadro del presente regolamento, l'autorità competente può costituire una sola cauzione. In tal caso, la cauzione è pari al 120 % del totale degli importi calcolati in conformità del primo comma. 3. L'anticipo di cui al paragrafo 2 è versato entro i tre mesi successivi alla costituzione della cauzione. Tuttavia, l'anticipo non viene versato anteriormente al 1o gennaio 1988. 4. Dopo che l'autorità competente ha verificato tutta la documentazione di cui all' e tenuto conto dell'aiuto da versare in applicazione dell', la cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata totalmente o in parte, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1). Salvo caso di forza maggiore, la cauzione viene incamerata se il quantitativo trasformato è inferiore al 95 % del quantitativo per il quale è stato versato l'anticipo.
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