Art. 14

In vigore dal 31 lug 1987
Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento e ne comunicano senza indugio il nome e l'indirizzo alla Commissione, che provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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Art. 14 Regolamento (UE) 1987/2372 | Portale Normativo