Art. 14
In vigore dal 31 lug 1987
Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento e ne comunicano senza indugio il nome e l'indirizzo alla Commissione, che provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2372:oj#art-14