Art. 6

In vigore dal 30 lug 1987
1. Gli Stati membri istituiscono i necessari controlli, e, in particolare, verificano se il ricollocamento del vino da tavola ha effettivamente avuto luogo. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio 1988 i quantitativi di vino ricollocati.
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