Art. 5
In vigore dal 30 lug 1987
Gli importi di cui all' vengono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo vigente il 1o agosto 1987 nel settore vitivinicolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2337:oj#art-5