Art. 4
In vigore dal 30 lug 1987
L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore al più tardi quattro mesi dopo la presentazione della domanda di aiuto e dei documenti giustificativi di cui all', ultimo trattino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2337:oj#art-4