Art. 7

In vigore dal 30 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26. (3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77. (4) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 40. (5) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 42. (6) GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 8. (7) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 61. (8) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
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