Art. 6
In vigore dal 30 lug 1987
1. Gli Stati membri istituiscono i necessari controlli, e, in particolare, verificano se il ricollocamento del vino da tavola ha effettivamente avuto luogo.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio 1988 i quantitativi di vino ricollocati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2337:oj#art-6