Art. 7

In vigore dal 23 lug 1987
Possono beneficiare di un sostegno finanziario, le persone fisiche o le persone giuridiche costituite in conformità del diritto degli Stati membri, che assumono la responsabilità del progetto. Se la costituzione di una persona giuridica abilitata all'esecuzione di un progetto causa oneri supplementari alle imprese partecipanti, il progetto può essere realizzato semplicemente da una cooperazione di persone fisiche o giuridiche. In tal caso, la responsabilità dell'osservanza degli impegni derivanti dal sostegno comunitario va precisata nel contratto da stipulare con la Commissione.
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