Art. 2
In vigore dal 23 lug 1987
1. Per fruire di un sostegno finanziario, ogni progetto deve presentare un interesse comunitario e un interesse ai fini della protezione dell'ambiente e/o della gestione delle risorse naturali.
Il tasso di partecipazione comunitaria sarà fissato entro i limiti in cui si comprovi che il progetto in questione è rispondente a tali interessi.
2. I progetti di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c) devono:
- applicare tecnologie o procedimenti aventi carattere innovativo, per i quali la fase di ricerca può considerarsi ultimata, ma che non sono stati ancora collaudati o non esistono ancora nella Comunità;
- grazie al loro carattere dimostrativo, essere tali da incoraggiare la creazione di altri impianti o l'applicazione di procedimenti del medesimo tipo che riducano notevolmente i danni all'ambiente o che migliorino la gestione delle risorse naturali;
- interessare in via prioritaria impianti o procedimenti che:
- per la quantità delle emissioni oppure per il particolare pericolo che queste ultime rappresentano, danneggiano gravemente l'ambiente, oppure
- consentano, mediante riciclaggio o riutilizzazione, di valorizzare rifiuti, comprese le acque di scarico, che per la loro natura pongono gravi problemi all'ambiente, oppure
- consentano di individuare e/o ripristinare siti contaminati da rifiuti e/o sotanze pericolosi per l'uomo e per l'ambiente.
3. I progetti di cui all', paragrafo 1, lettera d) devono riguardare anzitutto i più importanti fattori inquinanti nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo e contribuire all'armonizzazione dei metodi di misurazioni ed alla compatibilità dei risultati della misurazione all'interno della Comunità.
4. Per quanto riguarda i progetti di cui all', paragrafo 1, lettera e) il sostegno finanziario è accordato in funzione dell'importanza della zona sul piano comunitario, nonché dell'urgenza del sostegno finanziario in questione.
5. Per quanto riguarda i progetti di cui all', paragrafo 1, lettera f) il sostegno finanziario è accordato in funzione dell'urgenza dell'attuazione delle azioni e della necessità di un sostegno finanziario comunitario e tenendo conto, in particolare, del loro effetto incentivante nella Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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