Art. 1
1. La Comunità può accordare un aiuto finanziario a favore di:
In vigore dal 23 lug 1987
a) progetti dimostrativi intesi allo sviluppo di nuove tecnologie pulite, ossia poco o per nulla inquinanti e tali da consumare meno risorse naturali;
b) progetti dimostrativi intesi ad elaborare tecniche di riciclaggio e di riutilizzazione dei rifiuti, comprese le acque di scarico;
c) progetti dimostrativi intesi ad elaborare tecniche di individuazione e di ripristino di siti contaminati da sostanze e/o rifiuti pericolosi;
d) progetti dimostrativi per la messa a punto di tecniche e metodi nuovi di misurazione e di sorveglianza della qualità dell'ambiente naturale;
e) progetti a carattere incentivante volti a contribuire al mantenimento o al ristabilimento di biotopi fortemente minacciati che accolgono specie in pericolo e presentano particolare importanza per la Comunità, in applicazione della direttiva 79/409/CEE;
f) progetti a carattere incentivante volti a contribuire alla protezione o al ristabilimento dei terreni minacciati o degradati da incendi, processi di erosione e desertificazione.
Sono esclusi i progetti di cui alle lettere a), b), c) e d) che sono ammessi a beneficiare di una partecipazione finanziaria in base ad altri strumenti comunitari.
2. L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione dei progetti previsti è di 24 milioni di ECU.
Sulla base della prima relazione annuale, di cui all', il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di riesaminare l'importo considerato necessario.
Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.
3. Il sostegno finanziario può rappresentare:
i) una quota massima del 30 % del costo dei progetti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) ed una quota massima del 50 % del costo dei progetti di cui alle lettere d) e f) e in linea generale una quota massima del 50 % del costo dei progetti di cui alla lettera e);
ii) eccezionalmente, una quota massima del 75 % del costo dei progetti di cui al paragrafo 1, lettera e), sempreché essi riguardino biotopi che accolgono specie minacciate di estinzione nella Comunità.
Storico versioni
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