Art. 5

In vigore dal 23 lug 1987
1. La Commissione decide di accordare o di rifiutare un sostegno finanziario ai progetti, previa consultazione del comitato consultivo ai sensi dell' e sulla base dei pareri da esso espressi. 2. La decisione della Commissione è comunicata immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Essa è applicabile alla scadenza di un periodo di venti giorni lavorativi, qualora in questo intervallo nessuno Stato membro abbia deferito la questione al Consiglio. 3. Se interpellato, il Consiglio si pronuncia sulla decisione della Commissione a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 148 del trattato, entro un termine di quaranta giorni lavorativi dalla data in cui gli è stata sottoposta la questione.
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