Art. 9

In vigore dal 23 lug 1987
I vantaggi accordati dalla Comunità non devono alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi enunciati in materia nelle disposizioni del trattato. Articolo 10 In caso di sfruttamento commerciale dei risultati di un progetto, la Comunità può richiedere il rimborso del proprio contributo finanziario, secondo modalità da stabilire nel contratto.
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