Art. 13
In vigore dal 23 lug 1987
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile per un periodo di quattro anni.
2. Entro la fine del terzo anno del periodo di applicazione di cui al paragrafo 1, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, decide in merito alla revisione del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K.E. TYGESEN
(1) GU n. C 18 del 24. 1. 1987, pag. 5.
(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 199.
(3) Parere reso il 2 luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.
(5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.
(6) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.
(7) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.
(1) GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco delle informazioni da fornire a norma dell', paragrafo 2
- Ubicazione della zona in questione ed una cartina geografica, eventualmente comprendente la delimitazione della zona del progetto.
- Importanza della zona per la conservazione della natura nella Comunità ed all'occorrenza grado del pericolo che grava sui biotopi e sulle specie interessate.
- Tipo e portata dei problemi che il progetto intende risolvere, in particolare tipo ed intensità della minaccia.
- Descrizione particolareggiata del progetto, in particolare organizzazione della gestione e risultati attesi.
- Tempi di realizzazione del progetto.
- Costo del progetto, sua vitalità e modalità di finanziamento previste.
- Misura nella quale il sostegno finanziario comunitario è necessario ed urgente ai fini della realizzazione del progetto.
- Qualsiasi altro elemento atto a giustificare la richiesta.
- Protezione in atto e protezione prevista nella zona in questione.
- Previsto modo di divulgazione dei risultati del progetto.
Storico versioni
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