Art. 7
In vigore dal 20 lug 1987
La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri in conformità degli , e non appena le pervengono le notifiche provvede ad informare ciascuno di essi del grado di utilizzazione della riserva.
Entro il 5 luglio 1988 la Commissione informa gli Stati membri circa l'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2150:oj#art-7