Art. 4

In vigore dal 20 lug 1987
1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata dall', paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l', risulta utilizzata in misura non inferiore al 90 %, detto Stato membro procede immediatamente mediante notifica alla Commissione e compatibilmente con l'entità della riserva, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore. 2. Se, dopo aver esaurito la sua quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in misura non inferiore al 90 % anche la seconda quota prelevata, esso procede, alle condizioni previste dal paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale. 3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in misura non inferiore al 90 % anche la terza quota prelevata, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Lo stesso procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate dai suddetti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischiano di non essere esaurite. Gli Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
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