Art. 6

In vigore dal 20 lug 1987
Gli Stati membri di cui all', paragrafo 1 trasferiscono alla riserva entro il 1o luglio 1988, la parte non utilizzata delle loro quote iniziali che alla data del 15 giugno 1988 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se ci sono motivi di ritenere che questa non sarà utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 1988 l'importo complessivo delle rimportazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 giugno 1988 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale da essi versata nella riserva.
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