Art. 2
In vigore dal 20 lug 1987
1. Il contingente tariffario di cui all', paragrafo 1, è suddiviso in due parti.
La prima parte, che corrisponde ad un importo di 1 640 000 ECU, viene suddivisa come segue fra gli Stati membri indicati nell'accordo precitato; le quote parti, fatto salvo l', sono valide dal 1o settembre 1987 al 31 agosto 1988:
1.2 // // (in ECU) // Benelux: // 20 000 // Repubblica federale di Germania: // 1 080 000 // Francia: // 520 000 // Italia: // 20 000
2. La seconda parte pari a 230 000 ECU costituisce una riserva comunitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2150:oj#art-2