Art. 7

Art. 7

In vigore dal 20 lug 1987
La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri in conformità degli , e non appena le pervengono le notifiche provvede ad informare ciascuno di essi del grado di utilizzazione della riserva. Entro il 5 luglio 1988 la Commissione informa gli Stati membri circa l'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
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