Art. 6

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN ALLEGATO Denominazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino - Siero di latte- Crema- Burro- Latticello- Butteroil- Caseine- Grasso del latte anidro (MGLA)- Formaggio- Iogurt- Kefir- Kumis (1) GU n. C 111 del 26. 4. 1984, pag. 7. (2) GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 127. (3) GU n. C 307 del 19. 11. 1984, pag. 1. (4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (5) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (1) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4. (2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 23. (3) GU n. L 33 del 3. 2. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22. (5) GU n. L 250 del 9. 9. 1984, pag. 17.
Storico versioni

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