Art. 2

In vigore dal 2 lug 1987
1. La denominazione «latte» è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.La denominazione «latte» può tuttavia essere utilizzata:a) per il latte che è stato sottoposto ad un trattamento che non comporta nessuna modifica della sua composizione o per il latte di cui è stato standardizzato il tenore in grassi conformemente al regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 566/76 (2),b)congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine e/o l'utilizzazione prevista del latte, o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per «prodotti lattiero-caseari» i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:- le denominazioni che figurano nell'allegato,-le denominazioni a norma dell' della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE (4), effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari. 3. La denominazione «latte» e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessuno elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale, per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto. 4. L'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari da definire secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 deve essere specificata quando essi non provengono dalla specie bovina.
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