Art. 4
In vigore dal 2 lug 1987
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 1° ottobre 1987 l'elenco indicativo dei prodotti che essi considerano rispondenti, nel loro territorio, ai prodotti di cui all', paragrafo 1, secondo comma.Se del caso gli Stati membri completano successivamente tali elenchi. 2. Secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/86, la Commissione:a) stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento,b)elabora e, all'occorrenza, completa l'elenco dei prodotti di cui all' paragrafo 1, secondo comma sulla base degli elenchi comunicati dagli Stati membri,c)completa, all'occorrenza, l'elenco delle denominazioni che figurano in allegato. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, anteriormente al 1° ottobre e per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1988, una relazione sull'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti concorrenti nel quadro dell'attuazione del presente regolamento affinché essa possa riferirne al Consiglio anteriormente al 1° marzo dell'anno successivo.
Storico versioni
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